Tutto quello che c’è da sapere sul termine di recesso prima della firma di un contratto di locazione

Il contratto di locazione non beneficia di alcun diritto di recesso una volta firmato. Né la legge del 6 luglio 1989, né il Codice civile prevedono un termine che consenta al locatario o al locatore di tornare sui propri impegni. Questa assenza di recesso persiste anche quando il contratto è concluso per via elettronica, il che sorprende regolarmente le parti abituate alle protezioni del diritto dei consumatori.

Firma elettronica del contratto e assenza di recesso: l’angolo ELAN

La legge ELAN (legge n° 2018-1021 del 23 novembre 2018) ha garantito la conclusione dei contratti per via elettronica, in particolare attraverso il suo articolo 217 sulla dematerializzazione degli atti. Questa evoluzione ha generato una confusione frequente tra i locatari: firmare un contratto online, da casa, somiglia formalmente a un acquisto a distanza.

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La tentazione è forte di invocare il termine di recesso di quattordici giorni previsto dal Codice del consumo per i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali. Questa assimilazione è giuridicamente errata.

Una risposta ministeriale (Rép. min. n° 24336, JO Sénat del 17 novembre 2020) ha ricordato che la firma digitale del contratto non fa ricadere il contratto nel campo della vendita a distanza. Il contratto di locazione rimane un contratto di affitto regolato dalla legge del 1989 e dal Codice civile, indipendentemente dal supporto di firma.

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Che il locatario apponga la propria firma manoscritta in agenzia o utilizzi un servizio di firma elettronica certificato, gli effetti sono identici: il contratto impegna entrambe le parti fin dalla firma. Ogni clausola deve essere verificata prima della convalida, poiché non ci sarà una finestra di uscita legale. Per approfondire la questione del termine di recesso del contratto di locazione su EuropImmo, i meccanismi sono dettagliati con precisione.

Uomo che discute di una clausola di recesso con un agente immobiliare attorno a un contratto di locazione in un'agenzia professionale

Impegni precontrattuali: quando un’email vale quasi un contratto

Il periodo che precede la firma formale del contratto costituisce un terreno giuridico sottovalutato. La giurisprudenza recente tende a riconoscere una forza probante significativa agli scambi precontrattuali: email di conferma, offerte scritte, promesse di locazione firmate.

Uno scambio di email in cui il locatore conferma la messa a disposizione dell’immobile a una data precisa, a fronte di un affitto determinato, e dove il locatario accetta queste condizioni, può essere qualificato come accordo sulla cosa e sul prezzo ai sensi dell’articolo 1583 del Codice civile (applicato per analogia). Il locatario che pensa di poter recedere liberamente finché il contratto formale non è firmato si espone a un’azione di responsabilità precontrattuale.

Responsabilità in caso di interruzione abusiva delle trattative

L’articolo 1112 del Codice civile (frutto della riforma del 2016) regola la libertà di interrompere le negoziazioni. Interrompere trattative avanzate senza un motivo legittimo impegna la responsabilità del loro autore. In materia locativa, un candidato che si ritira dopo aver dato il proprio consenso scritto sugli elementi del contratto può essere chiamato a risarcire i danni coprendo le spese sostenute dal locatore (diagnostica, rilocazione, perdita di affitti durante la vacanza).

I tribunali valutano caso per caso il grado di avanzamento delle trattative. Tre elementi pesano nella valutazione:

  • L’esistenza di un accordo esplicito sul canone, la durata e la data di ingresso nei locali, anche tramite semplice scambio di email
  • Il carattere unilaterale e tardivo del ritiro, mentre il locatore ha ritirato il proprio annuncio o rifiutato altre candidature
  • L’assenza di un motivo oggettivo che giustifichi il ritiro (vizio scoperto, cambiamento di situazione professionale documentato)

Nullità del contratto e risoluzione anticipata: due meccanismi distinti

Confondere recesso, nullità e risoluzione è un errore tecnico comune. Queste tre nozioni producono effetti radicalmente diversi.

La nullità cancella retroattivamente il contratto, come se non fosse mai esistito. Essa sanziona un vizio di formazione del contratto. Un contratto firmato da una persona priva di capacità giuridica (minore non emancipato, maggiore sotto tutela senza autorizzazione del tutore) è colpito da nullità. Lo stesso vale per un contratto ottenuto con dolo: false dichiarazioni del locatario sulla propria solvibilità, o del locatore sulle condizioni dell’immobile.

La risoluzione, invece, pone fine al contratto solo per il futuro. Il locatario può risolvere in qualsiasi momento rispettando il preavviso legale. Il locatore può risolvere solo alla scadenza del contratto, salvo motivo legittimo e serio, o in caso di grave inadempimento da parte del locatario (mancati pagamenti, disturbi di vicinato).

Vizi occulti e clausole abusive come fondamenti di nullità

La scoperta di un vizio occulto che rende l’immobile inadeguato alla sua destinazione (installazione elettrica pericolosa non visibile durante la visita, presenza di amianto non segnalata nelle diagnosi) apre la strada a un’azione di nullità o di risoluzione del contratto. Il locatario deve dimostrare che il vizio esisteva prima della firma e che non ne era a conoscenza.

Le clausole abusive costituiscono un altro strumento. La Commissione delle clausole abusive ha identificato diverse disposizioni ritenute non scritte nei contratti di locazione:

  • Clausola che impone al locatario di stipulare un’assicurazione presso un assicuratore designato dal locatore
  • Clausola che vieta al locatario di ospitare persone che non vivono abitualmente con lui
  • Clausola che prevede una penale in caso di partenza anticipata oltre il preavviso legale
  • Clausola che autorizza il locatore a prelevare somme dal deposito cauzionale durante il contratto

La presenza di una clausola ritenuta non scritta non rende nullo l’intero contratto. Solo la clausola controversa è esclusa, il resto del contratto rimane valido. Per ottenere la nullità totale, è necessario dimostrare che la clausola era determinante per il consenso.

Giovane coppia che esamina i termini di un contratto di locazione in un appartamento vuoto prima di impegnarsi alla firma

Risoluzione prima di entrare nei locali: preavviso e conseguenze finanziarie

Un locatario che firma un contratto e poi trova un’altra abitazione prima della consegna delle chiavi non dispone di alcun diritto di recesso, ma può dare il proprio preavviso immediatamente. Il preavviso decorre dalla ricezione del preavviso da parte del locatore, secondo i termini legali (un mese in zona tesa per una locazione vuota, tre mesi fuori zona tesa).

Il locatario rimane obbligato al pagamento dell’affitto per tutta la durata del preavviso, anche se non occupa mai l’immobile. Il contratto produce i suoi effetti dalla firma, non dall’entrata nell’immobile. Gli affitti dovuti durante il preavviso rimangono esigibili, e il deposito cauzionale non copre questo debito.

L’unico modo per ridurre questo onere è trovare un locatario di sostituzione accettato dal locatore, il che a volte consente di negoziare una riduzione amichevole del preavviso. Nessuna disposizione legale impone al locatore di accettare questa sostituzione.

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